PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 156-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

          «Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito prove documentali dalle quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza della proprie domande e abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere, altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e nella distribuzione commerciale dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge. Avverso l'ordinanza cautelare è esperibile l'opposizione di terzo ai sensi degli articoli 404 e 405 del codice di procedura civile.
      2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, sentiti i soggetti interessati, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
      3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 122 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini».